La giurisprudenza di merito e la sospensione delle procedure esecutive per la pandemia (prima casa e contro le ASL)

Cominciano le reazioni della giurisprudenza di merito alla sospensione delle procedure esecutive immobiiari in applicazione dell’art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui termine d’efficacia, dapprima esteso al 31 dicembre 2020, è stato di recente prolungato al 30 giugno 2021 (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. “milleproroghe 2021”).

La norma prevede la sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Il Tribunale di Barcellona P.G. ha rimesso alla Consulta la questione di questione di legittimità della suddetta norma che prevede la sospensione di “ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

LEGGI IL PROVVEDIMENTO (fonte: inexecutivis.it)

Su altro fronte, quello dlle espropriazioni in danno delle ASL, il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione di questione di legittimità dell’art. 117, quarto comma, del D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

La norma dispone che “al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020”.

Dopo una attenta esegesi del comma in questione, il Tribunale conclude che esso deve essere interpretato nel senso di prevedere la definitiva improcedibilità di tutte le azioni espropriative intraprese ai danni delle ASL, con conseguente caducazione ex lege del vincolo del pignoramento.

Ciò posto, ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale il “blocco” di azioni esecutive nei confronti di determinate categorie di enti pubblici può ritenersi giustificato, in presenza di particolari esigenze transitorie, solo a condizione che sia limitato ad un ristretto periodo temporale e che sia controbilanciato da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte. Nel caso di specie, osserva il Giudice remittente, quel che manca è proprio un meccanismo idoneo ad assicurare una tutela sostanziale dei creditori in via equivalente, non apparendo a tal fine sufficiente la mera possibilità, introdotta dai commi 5-11 del medesimo art. 117, per le Regioni di richiedere anticipazioni di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti da destinare al “ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali”.

Per tali ragioni il Tribunale ritiene, non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in questione per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

LEGGI IL PROVVEDIMENTO (fonte: in executivis.it)

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