Processo tributario, le regole del Decreto “Ristori:” udienze in collegamento da remoto fino al termine dello stato di emergenza.

L’art. 27 del DL 28.10.2020 (c.d.  Decreto “Ristori”) introduce nel processo tributario misure urgenti, tra le quali le udienze da svolgere in remoto. Le nuove regole sono valide fino al termine dello stato di emergenza che al momento è fissato al 31 gennaio 2021.

Nel caso in cui ci siano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio viene autorizzato con collegamento da remoto.

Non si tratta di sconvolgenti novità posto che, nel prevedere la possibilità di svolgere le udienze (pubbliche e camerali) e delle camere di consiglio con collegamento da remoto fino al termine dello stato di emergenza,  non si fa altro che tentare di rendere attuale la possibilità della c.d. udienza a distanza (sebbene questa preveda il Collegio in aula e la parte che la richieda collegata da remoto) peraltro, attribuendo al Collegio  piuttosto che alle parti la facoltà di optare per la celebrazione dell’udienza da remoto, della quale la Commissione, con decreto motivato del Presidente, dovrà dare comunicazione almeno 5 giorni prima della data stabilita per l’udienza.

La Commissione Tributaria potrà fare ricorso al collegamento da remoto;

    •       nei casi in cui sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale;

    •       nei casi in cui ci siano altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario.

L’utilizzo del collegamento da remoto può anche essere limitato ad alcune delle parti del processo qualora gli strumenti informatici della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

L’art. 27 indica i passi da seguire:

  1. la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento;
  2. nel verbale si specifica le modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;
  3. la sede di riferimento per i verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto è quella dell’ufficio giudiziario.

Le alternative al collegamento da remoto

Anche su tale punto il Decreto non fa altro che recepire la prassi seguita dalle Commissioni Tributarie nel periodo emergenziale ovvero la c.d. trattazione scritta alla quale si aggiunge la possibilità di una decisione “sulla base degli atti”.

In particolare le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passeranno in decisione sulla base degli atti, se almeno una delle parti non insiste per la discussione.

In tal caso deve essere inoltrata un’apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono in ogni caso considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso di richiesta della discussione ed impossibilità di utilizzare la modalità da remoto si dovrà utilizzare la trattazione scritta secondo le seguenti regole:

            1. il termine deve essere fissato in un periodo di tempo non  inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali;

            2. tale periodo è di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.                    

Se non è possibile rispettare i termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Quando l’udienza si svolge con la trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

Oltre alle precedenti regole, l’ultima bozza prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto Ristori prevede che i componenti dei collegi giudicanti, con domicilio o dimora in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza, possono essere esonerati dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Il decreto prevede inoltre che, salvo quanto previsto nell’articolo 27, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

Le reazioni dell’Avvocatura

Le prime reazioni dell’Avvocatura non sono state per nulla tenere giacchè il momento critico della pandemia ha reso ancora più evidenti le forti criticità del processo tributario. 

L’introduzione della c.d. udienza a distanza è del 2018 e la sua sperimentazione è andata molto a rilento. Considerata  l’impraticabilità di questa modalità, la norma del DL Ristori che prevede il collegamento da remoti fino all’esaurimento della fase emergenziale Covid-19 suona come una beffa. E’ noto infatti che, nonostante sia gli uffici finanziari che gli studi professionali siano attrezzati, le carenti strumentazioni tecniche all’interno degli uffici ne ostacolano il suo utilizzo.

Si affida poi ai Presidenti delle Commissioni Tributarie (in funzione della celebrazione del processo da remoto) il compimento di indagini sulle precondizioni esterne al processo (divieti, limiti e impossibilità della circolazione), non si sa con quale grado di certezza, discrezionalità e tutela delle parti processuali, nell’ottica dei principi del giusto processo.

Da tutto ciò ne conseguirà che l’unica modalità del processo tributario fino alla fine della pandemia sarà il processo scritto. Mentre fino ad oggi era possibile optare per l’oralità accettando un rinvio della discussione del ricorso, nell’attuale assetto l’oralità scompare del tutto, così almeno stando all’interpretazione strettamente letterale.

Molto  chiare e forti  le parole dell’Avv. Antonio Damascelli, Presidente dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi): “Ciò che preoccupa, al di là dell’emergenza di cui l’Avvocatura è consapevole e doverosamente rispettosa dei presidi eccezionali atti a combatterla, è l’ossigeno che si respira, un refolo che sembra indirizzarsi verso la fine dell’oralità. Ma, pur comprendendo fino in fondo le conquiste della tecnica, resto convinto che l’oralità stia al processo come la cornice al quadro”. 

La crisi dell’oralità del processo e il piegarsi delle procedure alle mancanze ed alle esigenze tecniche proprie del supporto telematico/digitale (che è solo un supporto e non la procedura) è un tema di grande attualità che coinvolge tutta la giustizia non solo quella tributaria. 

La centralità dell’udienza pubblica, l’oralità del processo e le problematiche introdotte dalla legislazione emergenziale Covid-19 in relazione alla giustizia tributaria saranno affrontate in un Convegno – Tavola Rotonda dal titolo ” La ‘difesa‘ dell’udienza pubblica ed il futuro del processo tributario” in programma il prossimo 24 novembre 2020 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 nel Canale Youtube del Consiglio, a cura  della Commissione di Diritto Tributario, che prevede la partecipazione di avvocati e magistrati tributari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni specialistiche tributarie.

Roma, 30 ottobre 2020

Avv. Paolo Voltaggio                          Consigliere Coordinatore  Commissione Diritto Tributario del CO

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