Il Tribunale di Roma interviene sul termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso ex art. 54 ter L.27/2020.
Segnalo una interessante recentissima ordinanza della Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca, Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma, sul controverso tema della riassunzione del processo esecutivo sospeso ex art. 54 ter L.27/2020 emessa a seguito della eccezione del debitore di tardività del ricorso in riassunzione depositato dal creditore procedente il 1 luglio 2021 (!).
Il provvedimento, con un pregevole percorso motivazionale, riporta la questione nell’alveo di una corretta interpretazione della norma alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale, risolvendo con buon senso e in linea con i principi del nostro ordinamento e del diritto processuale civile una questione che ha tanto appassionato e preoccupato avvocati e professionisti delegati in quest’ultimo anno.
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Di seguito (in corsivo e grassetto) la parte più rilevante della decisione e di seguito l’intero provvedimento:
| Ne deriva che, l’unica soluzione interpretativa che risulti conforme ai principi di tutela giurisdizionale dei diritti appare, in subiecta materia, quella di ritenere che la decorrenza del dies a quo del termine di cui all’art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54 ter cit. debba fissarsi non alla cessazione della sospensione ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata; evento quest’ultimo che non può che ritenersi realizzato all’esito di accertamento ad hoc, nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione ( da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge. Sotto tale ultimo profilo, risulta evidente che, ove pure fosse stata accertata e dichiarata in corso di procedura la sospensione di legge, la conoscenza legale in capo al creditore della effettiva durata di essa può dirsi acquisita solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza che ha dichiarato incostituzionale |
| l’ultima proroga di tale sospensione perché, prima di tale pubblicazione, il creditore aveva conoscenza legale della diversa scadenza al 30 giugno 2021. In definitiva la sospensione di legge è, sì, cessata al 31.12.2020 ma il dies a quo del termine ( quello assegnato dal giudice o, in difetto, il semestre legale) per la riassunzione della procedura pena la sua estinzione decorre dalla conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione di legge e della sua effettiva durata, id est dal provvedimento del GE che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione e, se tale provvedimento sia stato già emesso prima del 23 giugno 2021, da tale ultima data, in cui, con la pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021, i creditori hanno acquisito conoscenza legale della effettiva durata della sospensione sino al 31.12.2020. TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – QUARTA SEZIONE CIVILE sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6 luglio 2021 alla scadenza dei termini per note ed eventuali repliche assegnati alle parti; esaminati gli atti e lette le note depositate; premesso che: la debitrice, all’ultima udienza, ha chiesto dichiararsi l’estinzione della procedura allegando la tardività del ricorso in riassunzione ( depositato dalla creditrice procedente il 1° luglio 2021 ) in relazione alla sospensione ex art. 54 ter L. 27/20; assume, in particolare, la debitrice che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’ultima proroga della indicata sospensione di legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 128/2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2021, il termine semestrale per la riassunzione della procedura sarebbe scaduto il 30 giugno 2021, desumendone la estinzione della procedura a causa del deposito di ricorso in riassunzione il giorno successivo alla scadenza del suddetto termine di legge; osservato che: La Legge 24/4/2020, n. 27 di conversione del D.L 17/3/2020, n. 18 ha introdotto l’art. 54- ter (rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”), che prevede: «Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore». L’efficacia temporale della citata sospensione, originariamente limitata al semestre compreso tra il 30/4/2020 e il 30/10/2020, è stata prorogata una prima volta sino al 31/12/2020 dall’art. 4, comma 1, primo periodo, del D.L. 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla Legge 18/12/2020, n. 176) e da ultimo sino al 30/06/2021 dall’art. 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, n. 183 (cd. “D.L. Milleproroghe”), convertito dalla Legge 26/2/2021, n. 21. La Corte Costituzionale – con la sentenza n. 128 del 22/6/2021 sopra citata – ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 14, del D.L. 31/12/2020, n. 183, avendo valutato l’ulteriore proroga dell’art. 54 ter cit. dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, della Costituzione. Eliminata la seconda proroga perché incostituzionale, la sospensione ex lege ai sensi dell’art. 54-ter D.L. n. 18 del 2020 deve ritenersi cessata al 31/12/2020. L’ipotesi di sospensione ex art. 54-ter cit. rientra nella categoria delle sospensioni cc.dd. “esterne” di cui all’art. 623 c.p.c. e, tra queste, in quelle disposte dalla legge, con la conseguenza che, al ricorrere dei presupposti stabiliti normativamente, detta sospensione opera nella singola procedura a prescindere da un provvedimento del giudice, il quale, infatti, si limita ad una ricognizione della causa di sospensione già efficace ex lege. Quanto alla modalità per la ripresa delle procedure sospese, con il provvedimento depositato il 24 giugno 2020 anche nella presente procedura, si è indicata quella del deposito del ricorso in riassunzione da parte del creditore più diligente. Tale soluzione si fonda sull’orientamento secondo cui la riattivazione delle procedure interessate da sospensioni cc.dd. “esterne” trova la sua disciplina – in difetto, come per la sospensione in esame, di specifiche disposizioni – nella norma generale del libro terzo per la riattivazione delle esecuzioni quiescenti di cui all’art. 627 c.p.c.. L’applicazione di tale norma deve, però, intendersi limitata alla modalità ( ricorso in riassunzione della parte interessata) e ai termini per la riattivazione ( termine indicato dal G.E. o, in difetto, sei mesi) in essa previsti, non anche al dies a quo per la decorrenza di tale termine. L’art. 627 c.p.c., sotto tale ultimo profilo, si riferisce, infatti, ex professo alle sole sospensioni disposte dal GE ex art. 624 c.p.c. sicché è principio interpretativo della giurisprudenza della Suprema Corte ( ) che debba farsi riferimento alla cessazione della causa di sospensione esterna per la individuazione del dies a quo del termine perentorio stabilito dal GE o, comunque, di quello semestrale previsto dalla norma. Si arriva, così, al punto in contestazione tra le parti, come sopra sintetizzato, giacché rispetto alla cessazione della causa di sospensione legale al 31.12.2020, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’ultima sua proroga, il ricorso in riassunzione è stato depositato, in difetto di diversa indicazione del G.E., oltre i sei mesi. Ciononostante il ricorso deve ritenersi tempestivo e tanto non ritenendo, come propone il creditore procedente, che l’ultima proroga della sospensione in esame debba ritenersi efficace sino alla data della declaratoria della sua incostituzionalità. Come è noto, infatti, l’art. 30, comma 3 della Legge n. 87 del 1953 dispone che: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”; mentre, a seguire l’impostazione del creditore procedente, ai fini della determinazione del dies a quo della riassunzione, si ammetterebbe, incongruamente, ancora oggi l’applicazione nella presente procedura pendente della norma nonostante la sua acclarata incostituzionalità. Si ritiene, invece, che l’ineludibile esigenza di tutela del creditore trovi riscontro nella applicazione alla fattispecie della riassunzione da sospensioni legali, e quindi automatiche, della esecuzione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte in relazione alla prosecuzione e/o riassunzione di processi interessati da ipotesi di interruzioni automatiche (quelle di cui agli artt. 299, 300, co 3 e 301 c.p.c. e quella di cui all’art. 43, 3° co. l.fall.) ovvero di sospensioni ex art. 297, 1° co. c.p.c.. Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione e/o riassunzione del processo decorra dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza ( sentenze n.ri 139/1967 e 159/1971); alla pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 297, 1° co c.p.c. nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso (sentenza n. 34/1970); e alla sentenza della Corte delle leggi che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. con riferimento alla riassunzione di processi interrotti automaticamente per il fallimento della parte costituita ribadendo il consolidato principio interpretativo che fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo ( cfr. sentenza n. 17/2010). La Suprema Corte, sulla scia delle richiamate sentenze della Corte delle Leggi, ritiene che debba trattarsi di conoscenza legale derivante da atti del processo ( cfr. Cass. Civ. n. 5348/2007; n. 11162/2003 e n. 654/2003, la quale ultima ha, peraltro, reputato legalmente conosciuto l’evento al momento della pronuncia in udienza della ordinanza dichiarativa della interruzione; cfr. pure, ex plurimis, la sentenza n. 31010/2018 secondo cui la conoscenza dell’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento può dirsi legale solo quando sia stata acquisita nell’ambito dello specifico giudizio, sul quale l’evento interruttivo è in concreto destinato ad operare; ed, in fine, la sentenza delle le Sezioni Unite n. 12154/2021 che ha risolto il contrasto interpretativo esistente in ordine alla portata del requisito della conoscenza legale in ipotesi di riassunzione del processo interrotto per fallimento della parte ritenendo, in tali casi, che “…il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario”). Nei richiamati arresti della Corte Costituzionale viene affermato che un termine processuale può dirsi effettivo ed adeguato se la norma pone il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato, risultando, di contro, pregiudicata la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale e dell’esercizio del diritto di difesa allorquando si faccia decorrere il termine processuale per la riassunzione dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l’avverarsi venendo in tal modo esposto a conseguenze svantaggiose non effettivamente volute. Con particolare riferimento ai casi di sospensione di cui all’art. 297, 1° co. c.p.c., la Corte Costituzionale ha così motivato la declaratoria di incostituzionalità: “Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all’ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare (e tutte riflettenti la stessa esigenza), dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all’atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l’impiego di una diligenza più che normale. In base all’art. 297, comma primo, l’inscientia, originaria e perdurante della parte, può far maturare preclusioni in suo danno. La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente svantaggio; ma lo è anche se la cessazione della causa della sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono non facili e onerose. E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento del contraddittorio. Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di eguaglianza” ( cfr. C. Cost. n. 34/1970). L’applicazione dei principi si impongono anche nella materia della riassunzione di esecuzioni immobiliari in relazione a sospensioni legali previste al ricorrere di certi presupposti fattuali per i quali occorre un accertamento ad hoc, come per quella ex art. 54-ter cit., che ha caratterizzato le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Tale materia, a ben vedere, mutatis mutandis, presenta esigenze di tutela delle parti ( id est del creditore ) ai fini della conformità a Costituzione del regime di riassunzione del tutto sovrapponibili a quelle considerate nelle citate sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte per le ipotesi di interruzione automatica ovvero di sospensione ex art. 297, 1° co c.p.c.: la sospensione, al pari delle ipotesi sopra indicate, è automatica; deriva da una situazione fattuale ( la persistenze occupazione a fini abitativi del compendio pignorato da parte del debitore) la cui conoscenza può non essere nota al creditore, onerato della riassunzione, e che può, comunque, variare nel tempo ( la fattispecie che legittima la sospensione potrebbe essere cessata, in ipotesi, anche prima del 31.12.2020 per effetto del materiale trasferimento del debitore in abitazione diversa da quella pignorata). Ne deriva che, l’unica soluzione interpretativa che risulti conforme ai principi di tutela giurisdizionale dei diritti appare, in subiecta materia, quella di ritenere che la decorrenza del dies a quo del termine di cui all’art. 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex art. 54 ter cit. debba fissarsi non alla cessazione della sospensione ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata; evento quest’ultimo che non può che ritenersi realizzato all’esito di accertamento ad hoc, nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione ( da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020) e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge. Sotto tale ultimo profilo, risulta evidente che, ove pure fosse stata accertata e dichiarata in corso di procedura la sospensione di legge, la conoscenza legale in capo al creditore della effettiva durata di essa può dirsi acquisita solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza che ha dichiarato incostituzionale l’ultima proroga di tale sospensione perché, prima di tale pubblicazione, il creditore aveva conoscenza legale della diversa scadenza al 30 giugno 2021. In definitiva la sospensione di legge è, sì, cessata al 31.12.2020 ma il dies a quo del termine ( quello assegnato dal giudice o, in difetto, il semestre legale) per la riassunzione della procedura pena la sua estinzione decorre dalla conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione di legge e della sua effettiva durata, id est dal provvedimento del GE che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione e, se tale provvedimento sia stato già emesso prima del 23 giugno 2021, da tale ultima data, in cui, con la pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021, i creditori hanno acquisito conoscenza legale della effettiva durata della sospensione sino al 31.12.2020. Venendo alla questione posta dalla debitrice nella presente procedura è opportuno il richiamo agli ultimi provvedimenti assunti nella procedura: con ordinanza del 13 giugno 2018, la debitrice esecutata è stata ammessa al beneficio della conversione rateale e nelle udienze successive si è provveduto alla verifica dei pagamenti e alla distribuzione di quanto versato; l’ultima udienza celebrata prima dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti rinvii risale al 3 marzo 2020; successivamente la procedura ha subito meri differimenti in forza di provvedimenti organizzativi di sezione che, nello stabilire le priorità di trattazione degli affari pendenti presso l’ufficio in considerazione dell’emergenza sanitaria, hanno disposto di postergare la trattazione delle procedure che avrebbero potuto essere interessate dalla sospensione di legge ex art. 54 ter citato alla cessazione della stessa sulla base di quanto agli atti dei fascicoli e senza che gli ausiliari nominati svolgessero, al riguardo, le indagini suppletive all’uopo necessarie per verificare la situazione occupativa del compendio alla data di entrata in vigore della l. n. 27/2020 ( 30 aprile 2020); sulla base dei richiamati provvedimenti organizzativi, nella presente procedura si sono quindi disposti i rinvii del 27 agosto 2020 e dell’8 gennaio 2021 intendendo, come detto, differire a data successiva al termine della sospensione di legge l’accertamento dell’effettiva applicazione di tale sospensione alla procedura che si trovava, allo stato degli atti, “in odore” di sospensione; con il provvedimento uniforme depositato il 23 giugno 2020 ( e prorogato con altro successivo depositato il 30.10.2020) si sono impartite le disposizioni per la riattivazione delle procedure evidenziandosi la necessità, ora per allora, del deposito di ricorso in riassunzione per quelle procedure per le quali si fosse poi accertata l’applicazione della sospensione di legge con la conseguenza che, una volta cessata tale sospensione, ove risultassero effettivamente accertati i presupposti della sua applicazione alla singola procedura, la presenza del ricorso in riassunzione già depositato dal creditore avrebbe consentito la ripresa dell’attività della procedura senza alcuno stallo. Per quanto appena motivato, si impone, ora, la verifica dell’effettiva applicazione alla presente procedura della sospensione di legge e, quindi, della ritualità della riassunzione da parte del creditore procedente con il ricorso depositato il 1° luglio 2021. Le parti, all’ultima udienza nulla hanno dedotto di preciso dando implicitamente per scontata la ricorrenza dei presupposti per la sospensione giacché nessuna di esse ha allegato e documento circostanze che attestino la effettiva ricorrenza dei presupposti di applicazione della sospensione di legge (ad esempio producendo certificato storico di residenza della debitrice, pagamento di bollette di utenze etc… ai fini della prova che la debitrice occupasse il compendio pignorato come abitazione principale) né il custode risulta avere svolto sopralluoghi al fine di verificare che lo stato occupativo del bene, già accertato in corso di procedura, fosse ancora persistente all’entrata in vigore della legge n. 27/20 ( 30 aprile 2020) e sia continuato sino al 30.12.2020. Tale accertamento però, come detto, si impone ora in modo positivo perché, solo una volta che si sia accertato che alla procedura si è applicata la sospensione ex art. 54 ter cit., potrà ritenersi legittima la sospensione del pagamento rateale da parte della debitrice sino a giugno scorso; mentre, in applicazione dei principi interpretativi sopra richiamati, alcuna estinzione della procedura potrà ritenersi maturata per avere il creditore depositato “prudenzialmente” il ricorso in riassunzione quando ormai la sospensione era venuta meno ma ancor prima di avere conoscenza legale della effettiva applicazione alla procedura della sospensione di legge. Ritenuto che: La procedura va, dunque, rinviata ad altra data in cui le parti sono invitate a dedurre in merito alla concreta applicazione della sospensione ex art. 54 ter cit. alla procedura producendo i documenti all’uopo necessari mentre il custode provvederà a sollecito sopralluogo al fine di verificare lo stato occupativo del bene nel corso della procedura e, tenuto conto dei pagamenti già svolti, indicherà il numero di rate rimaste impagate al fine della eventuale rideterminazione del piano rateale di conversione; fissa per la trattazione della procedura IN FORMA SCRITTA la data del 27 ottobre 2021; d i s p on e che la trattazione avvenga mediante scambio di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti assegnando a queste ultime termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito di dette note e di eventuali documenti; che il custode provveda a svolgere accesso presso il compendio pignorato al fine di verificarne lo stato occupativo e acquisisca ogni utile informazione ai fini di interesse relazionando per iscritto entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Evidenzia che la procedura è ormai ultradecennale e la sua pronta definizione rappresenta priorità dell’ufficio. Si comunichi. Roma, 20 settembre 2021 Il Giudice dell’Esecuzione dott.ssa B. Ferramosca |